VERSAMENTO ACCONTO IMU E TASI 2019

 

Scadenza lunedì 17 giugno p.v.

 

Si rinnova l’appuntamento di metà giugno con il versamento dell’acconto dell’IMU e Tasi per il 2019 da parte di tutti coloro che possiedono o utilizzano un immobile, in qualità di proprietari o da chi detiene un diritto reale (usufrutto, uso e abitazione), o ancora per comodato o locazione, con esclusione dell’abitazione principale.

 

Lacconto di giugno è pari al 50% dell’imposta e deve essere corrisposto con le aliquote previste per il 2018, mentre il saldo di dicembre sarà corrisposto con le nuove aliquote, approvate dai comuni entro il 28 ottobre, per il 2019.

La L. 145/2018 non ha prorogato per l’anno 2019 la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali, nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addi­zionali, pertanto con il saldo di dicembre 2019 si potranno verificare aumenti fino a raggiungere i limiti massimi stabiliti dalla legge.

 

Versamenti del 17 giugno 2019

L’acconto IMU e Tasi si versa in due rate di pari importo (50%), sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l’anno precedente (quindi quelle del 2018), mentre il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base delle aliquote 2018, se approvate entro il termine del 28 ottobre p.v. In caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote 2018.

 

 

 

scadenze

Parametri di calcolo

Acconto 2019

17 giugno 2019

Aliquote 2018

Saldo 2019

16 dicembre 2019

Aliquote 2019

(se approvate entro 28/10/19)

 

E’ anche possibile eseguire il versamento in un’unica soluzione, entro il 17 giugno, ma tale modalità risulta sconsigliata, in considerazione del fatto che la legge di Stabilità 2019 (L. 145/2018) ha eliminato il blocco delle aliquote e pertanto dal 2019 i comuni possono aumentare le aliquote, fino al massimo previsto o ridurre le agevolazioni già concesse ai contribuenti. E’ quindi consigliato attendere le nuove aliquote ed effettuare il versamento di dicembre col conguaglio.

 

Abitazione principale

La norma definisce "abitazione principale" l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente. Pertanto, affinché si possa parlare di abitazione principale occorre la presenza di due condizioni in capo al possessore:

-         l’abitazione deve costituire la sua dimora abituale;

-         in essa vi deve risiedere anagraficamente.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale sopra indicata, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo: le altre pertinenze possedute in aggiunta dovranno essere considerate come altri immobili ai fini della tassazione.

Con riferimento invece alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale (a eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9) e pertinenze delle stesse, la normativa vigente prevede un regime di esenzione per l’IMU, a partire dal 2016, in virtù della legge di Stabilità 2016, anche per la Tasi. Pertanto tutte le abitazioni principali considerate non di lusso, non sono assoggettate né a IMU, né a Tasi mentre quelle classificate nelle suddette categorie catastali, nonché le pertinenze delle stesse, sono assoggettate sia all’IMU che alla Tasi. Per quanto concerne la Tasi si evidenzia che l’esonero si estende anche agli occupanti di immobili non di proprietà.

Sono inoltre considerati esenti IMU e Tasi (come chiarito dal ministero dell’Economia e delle Finanze con le Faq Imu/Tasi del 3 giugno 2014), sempreché non siano classificati nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9:

·        le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonchè e studenti universitari;

·        gli alloggi sociali come definiti dal D.M. delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 (dal 2016 non sono più esonerati gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica);

·        la casa coniugale assegnata al coniuge, in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

·        l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

·        le unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà / usufrutto da cittadini italiani non residenti in Italia, iscritti all’AIRE e già pensionati nel rispettivo Stato di residenza, a condizione che l’unità abitativa non risulti locata o concessa in comodato.

Oltre a tutte queste condizioni che precedono, di immobili assimilati ex lege all’abitazione principale, i comuni possono esercitare tale facoltà con delibera, soltanto con riferimento agli immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; l’agevolazione non spetta nel caso del diritto di abitazione.

 

Immobili concessi in comodato a parenti in linea retta

La Finanziaria 2016 (L. 208/2015) ha rivisto l’agevolazione per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, prevedendo la riduzione del 50% della base imponibile IMU e Tasi, a condizione che il comodante non possieda altri immobili (oltre l’abitazione principale) in tutto il territorio nazionale e risieda nello stesso comune dove è ubicato l’altro e unico immobile oggetto di comodato; il comodatario deve utilizzare l’immobile come abitazione principale, che non deve avere le caratteristiche di lusso.

Dal 2019 la riduzione si applica anche “in caso di morte del comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori” (art. 1, co. 1092 L. 145/2018).

Entro il prossimo 1.7.2019 va presentata la dichiarazione IMU relativa alle situazioni verificatesi nel 2018.

 

Immobili locati a canone concordato

Dal 2016 è prevista la riduzione del 25% (si versa il 75%) dell’aliquota dovuta per IMU e Tasi, in relazione agli immobili concessi in locazione a canone concordato, di cui agli art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3, Legge n. 431/98 (durata 3 anni + 2).

Entro il prossimo 1.7.2019 va presentata la dichiarazione IMU relativa alle situazioni verificatesi nel 2018.

 

Immobili da vendere delle imprese di costruzione

I fabbricati “merce” - cioè quelli costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, indipendentemente dalla categoria catastale, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - sono esenti dall’IMU, mentre pagano la Tasi con aliquota agevolata fino al massimo del 2,5 per mille.

Entro il prossimo 1.7.2019 va presentata la dichiarazione IMU relativa alle situazioni verificatesi nel 2018.

 

Terreni agricoli e montani

La legge di Stabilità 2016 ha rivisto la tassazione applicabile ai terreni agricoli e montani, trattamento oggetto di numerose modifiche nel corso degli ultimi anni. A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione IMU si applica:

·        ai terreni agricoli ubicati nei comuni classificati montani o collinari, individuati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (dal 2016 viene quindi disapplicato il criterio altimetrico introdotto dal DM del 28 novembre 2013 e predisposto dall’Istat); se alcuni comuni sono designati parzialmente montani (sigla PD), l’esenzione vale per una parte del territorio comunale e in tal caso occorre verificare, ai fini dell’esonero tributario, se il terreno posseduto ricade o meno in tale delimitazione;

·        ai terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della L. n. 448/2001 (Tremiti, Pantelleria, Pelagie, Egadi, Eolie, Suscitane, del Nord Sardegna, Partenopee, Ponziane, Toscane e del Mar Ligure);

·        ai terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non ricadenti in zone montane o di collina (esenzione assoluta);

·        ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (Cd) e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella previdenza agricola, ovunque ubicati.

L’esenzione per i coltivatori diretti (Cd) e gli imprenditori agricoli professionali (Iap) è riconosciuta anche al familiare coadiuvante del coltivatore diretto (proprietario/comproprietario dei terreni agricoli coltivati dall’impresa agricola), che esercitando direttamente l’attività agricola e risulti iscritto come coltivatore diretto nel nucleo familiare del capo-azienda ai fini previdenziali, ed anche per i terreni posseduti e condotti, nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali. Tale previsione è stata oggetto di correzione in sede di conversione in conformità con i chiarimenti forniti dal Ministero, dalla risoluzione n. 2/DF/15.

 

Chi deve pagare l’IMU e la TASI

I tributi comunali, per il corrente anno, sono dovuti da parte di:

-         proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni situati nel territorio dello Stato;

-         titolari di diritti reali (usufrutto, uso e abitazione) sui precedenti beni immobili;

-         titolari del diritto di superficie (superficiario) e del diritto di enfiteusi (enfiteuta);

-         utilizzatori degli immobili concessi in leasing (locatario), sin dalla data della stipula;

-         utilizzatori di immobili insistenti su aree demaniali in concessione (concessionario);

-         coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l’immobile, non deve pagare);

-         limitatamente alla Tasi: inquilini / comodatari / affittuari, nella quota variabile dal 10% al 30%; se l’inquilino / comodatario abita l’immobile, non deve versare la Tasi.

Al contrario, non sono tenuti ad effettuare alcun versamento:

û nudo proprietario (quando l’immobile è gravato da usufrutto);

û concedente l’area (paga il superficiario);

û società di leasing concedente (paga l’utilizzatore);

û comodatario (paga il comodante in quanto titolare dell’immobile);

û affittuario dell’azienda se l’azienda comprende un immobile (il versamento compete al proprietario dell’azienda che l’ha concessa in affitto);

û il coniuge non assegnatario in caso di separazione o divorzio;

û limitatamente all’IMU: l’inquilino dell’immobile, in quanto l’imposta viene versata dal proprietario dell’immobile.

û limitatamente all’IMU: l’impresa di costruzione, per gli immobili destinati alla vendita, mentre per la Tasi occorre verificare le singole delibere comunali.

û limitatamente all’IMU: i fabbricati rurali strumentali destinati all’attività agricola, mentre per la Tasi l’aliquota è fissa dello 0,1%.

û limitatamente alla Tasi: il proprietario del terreno agricolo ovunque ubicato.

Ai fini del calcolo dell’acconto si deve tener conto delle variazioni intervenute nell’anno in corso, e fino alla data del 16 giugno 2019, monitorando:

▪ acquisti, vendite, costituzioni di usufrutto, ecc.;

▪ variazioni catastali intervenute sugli immobili;

▪ accatastamento con attribuzioni di rendita di immobili in precedenza sprovvisti;

▪ assunzione di contratti di leasing immobiliare;

▪ trasferimenti per successioni ereditarie.

Per un corretto calcolo è opportuno dotarsi di visure catastali aggiornate, da cui desumere i dati dell’immobile.

 

Tabella riassuntiva

La tabella indica quali immobili sono interessati dai tributi:

 

Tipologia immobile

IMU

TASI

Abitazione principale cui si risiede (diverse dalla categoria A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze

NO

NO

Abitazione principale in categoria A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze

SI

SI

Altri fabbricati

SI

SI

Casa coniugale assegnata all'ex coniuge

NO

NO

Fabbricati concessi in comodato a parenti in linea retta (se sussistono tutti i requisiti)

SI al 50%

SI al 50%

Fabbricati concessi in affitto a canone concordato

SI al 75%

(ridotta del 25%)

SI al 75%

(ridotta del 25%)

Fabbricati dichiarati inagibili o di interesse storico artistico

SI al 50%

SI al 50%

Aree edificabili

SI

SI

Terreni agricoli

SI

NO coltivatori o Iap

NO

Fabbricati rurali strumentali

NO

SI (max 1‰)

Fabbricati “beni merce” delle imprese di costruzione

NO

Verificare singole delibere

Fabbricati degli Enti destinati ad attività culturali, didattiche, ricreative, assistenziali e religiose

NO

NO

 

Consegna dei moduli di pagamento

La consegna o trasmissione dei moduli di pagamento ai Clienti dello Studio avverrà a partire da giovedì 6 giugno p.v.

Per quanto riguarda invece la TARI (tassa rifiuti) si dovrà provvedere in autonomia, versando gli importi alle scadenze che i singoli enti locali stabiliscono.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.it

 

 

27/05/2019

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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